IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987,
n. 527;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
previste  dall'articolo  107,  comma  primo, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali  di concerto con i Ministri dei
trasporti  e  della  navigazione,  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  Inserimento dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della
                 Repubblica 19 novembre 1987, n. 527

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 527, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis - 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data  di entrata in vigore del presente articolo le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le
funzioni  e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti
ai   servizi   ferroviari   svolti  sulla  rete  nazionale,  che  non
costituiscono   trasporto   ferroviario   di  interesse  nazionale  o
internazionale.
  2.  Sono  di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario
internazionale  e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati
da   elevati  standards  qualitativi;  sono  considerati  servizi  di
trasporto  ferroviario  internazionali  i  servizi  che consentano il
collegamento  ferroviario  dell'Italia  con  altri  Paesi europei, ad
esclusione  dei  servizi  che  superano i confini nazionali per brevi
tratte.
  3.  Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore
di  cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  16  maggio  1999,  n. 146, il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura da'
priorita'    ai    servizi    di    trasporto   quantitativamente   e
qualitativamente  necessari  a  soddisfare la mobilita' dei cittadini
disciplinati  dai  contratti  di servizio da stipulare tra le imprese
ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.
  4.  Per  garantire  comunque  un  buon livello di servizio pubblico
provinciale,  il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, fatte
salve  le  disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato
CE  e  sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti
speciali,  su  base  non discriminatoria alle imprese ferroviarie che
forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti
dalla provincia territorialmente interessata.
  5.  Nella  determinazione  del corrispettivo per il complesso delle
prestazioni  fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi
compresa  la  fruizione  dell'infrastruttura medesima, insistente sul
territorio  delle  province  di  Trento  e  di  Bolzano, alle imprese
esercenti  i  servizi  ferroviari  di  cui al comma 1, si tiene conto
degli  oneri  assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa
dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.
  6.  I  servizi  ferroviari  di cui al comma 1 comprendono quelli in
concessione,  alla  data  di entrata in vigore del presente articolo,
alla   Trenitalia  S.p.a.,  espressamente  indicati  nell'accordo  di
programma  tra  il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione e le
province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresi' recepite,
relativamente  ai  servizi  che  interessano  il  territorio  di piu'
regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.
  7. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province
autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano:
    a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse
province autonome e altre regioni viciniori.
    b)  la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto
degli  altri  enti  o  regioni,  alla  stipula  e  alla  gestione dei
contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a);
    c)   i   criteri   che   regolano   i   rapporti   programmatori,
tecnico-organizzativi,  economici  e  tariffari in relazione ai detti
servizi ferroviari.
  8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  subentrano  allo  Stato  nel rapporto con
Trenitalia  S.p.a.,  e  stipulano  con la stessa societa' il relativo
contratto  di  servizio  con  scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale
Trenitalia  S.p.a.,  si  impegnera' ad assicurare la consistenza e il
livello  di  servizio  in  essere. Rimangono a carico dello Stato gli
oneri  finanziari  derivanti  da obbligazioni assunte con le Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  nel periodo antecedente al predetto subentro, o
comunque alle stesse conseguenti.
  9.  Successivamente  alla  data  del  31  dicembre 2003 le province
stipulano,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e di quella
provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di
autonomia,  nuovi  contratti  di  servizio con imprese ferroviarie da
individuare secondo la normativa medesima.
  10.  Le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano partecipano al
riparto  dei  fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19
novembre  1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri
stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario".
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e i regolamenti.
              -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 31
          agosto  1972,  n.  670, (approvazione del testo unico delle
          leggi  costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per
          Trentino-Alto  Adige)  e'  stato  pubblicato sulla Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
              -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 19
          novembre  1987,  n. 527, (norme di attuazione dello statuto
          speciale   per   il   Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
          comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale) e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1987,
          n. 301;
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente :
              "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  gli  estremi  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  19 novembre  1987,  n.  527, si veda nelle note
          alle premesse.
              -   Il  testo  dell'art.  20  del  decreto  legislativo
          19 novembre  1997,  n.  422,  (conferimento alle regioni ed
          agli  enti  locali  di  funzioni  e  compiti  in materia di
          trasporto  pubblico  locale,  a norma dell'art. 4, comma 4,
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  con  le successive
          modificazioni, e' il seguente:
              "Art.  20  (Norme  finanziarie).  - 1. Ogni regione, in
          relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16,
          ai  piani  regionali di trasporto e al tasso programmato di
          inflazione,  costituisce  annualmente un fondo destinato ai
          trasporti,  alimentato  sia  dalle  risorse  proprie sia da
          quelle trasferite ai sensi del presente decreto.
              2.  Sono  trasferite  alle  regioni le risorse relative
          all'espletamento  delle  funzioni  ad  esse delegate, fatto
          salvo  quanto disposto dall'art. 8, comma 4, nei modi e nei
          tempi  indicati  nei  successivi  commi,  ad  esclusione di
          quelle  relative  all'espletamento  delle competenze di cui
          all'art.  21,  commi  1  e  2.  Il trasferimento di risorse
          dovra,  in  particolare,  garantire  l'attuale  livello  di
          servizio,  considerando  anche  il  tasso di inflazione del
          settore.
              3.  Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
          amministrative  di cui al presente decreto, salvo quelle di
          cui  al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal
          1o gennaio  1998  e,  per  le  ferrovie  gia'  in  gestione
          commissariale  governativa,  al  momento  del  conferimento
          delle  funzioni  amministrative, ai sensi dell'art. 8 comma
          2, lettera a).
              4.  Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
          amministrative  in  materia  di  servizi regionali e locali
          delle  ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  sono trasferite alle
          regioni a decorrere dal lo giugno 1999.
              5.   Le   risorse  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          individuate  e  ripartite  con  decreti  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro dei
          trasporti  e  della  navigazione,  e  con  il  Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          previa intesa con la conferenza permanente tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   e'  autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni di bilancio.
              6.  I  fondi,  ripartiti  ai  sensi  del  comma 5, sono
          annualmente  regolati  dalla  legge  finanziaria  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera i), della legge 5 agosto
          1978, n. 468 e successive modificazioni.
              7.  Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione
          dei  fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei
          trasporti  e della navigazione di concerto col Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          intesa  con la conferenza unificata di cui all'art. 9 della
          legge n. 59.
              7-bis.  I  criteri  di ripartizione dei fondi di cui al
          comma  7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei
          passeggeri  trasportati e, per i servizi di cui all'art. 8,
          dei risultati del monitoraggio ivi previsto".