IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Inserimento dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis - 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale. 2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte. 3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano. 4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata. 5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione. 6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresi' recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di piu' regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7. 7. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano: a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e altre regioni viciniori. b) la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a); c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari. 8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa societa' il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnera' ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti. 9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima. 10. Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per Trentino-Alto Adige) e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1987, n. 527, (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1987, n. 301; - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente : "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. Nota all'art. 1: - Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) con le successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 20 (Norme finanziarie). - 1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto. 2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'art. 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovra, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore. 3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1o gennaio 1998 e, per le ferrovie gia' in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8 comma 2, lettera a). 4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal lo giugno 1999. 5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. 6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. 7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59. 7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'art. 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto".